Il nuovo art. 51 del Codice del Consumo offre una tutela “consensocentrica” per luce, gas e (anche) telecomunicazioni, ma attenzione ai rischi di rischi di rigidità eccessive che possono generare effetti contrari rispetto a quelli attesi.
Con la conversione del Decreto Bollette (L. 49/2026) e i recenti emendamenti estensivi, il Legislatore è intervenuto pesantemente sull’art. 51 del Codice del Consumo, introducendo i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater. L’obiettivo dichiarato è chiaro e condivisibile: rafforzare la tutela dei consumatori finali domestici (B2C) contro le sollecitazioni commerciali telefoniche indesiderate (il famigerato teleselling aggressivo) nel settore energia e gas, e sono in atto emendamenti anche nelle TLC per evitare disallineamenti in un mercato sempre più caratterizzato da gruppi multiutility che offrono pacchetti integrati.
A partire dal 19 giugno 2026 (per il settore energia/gas) è vietato, quindi, effettuare sollecitazioni commerciali per telefono o via messaggio finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura, salvo aver ottenuto un consenso preventivo specifico del consumatore o ci sia stata una precedente richiesta diretta tramite interfacce digitali del professionista. Il contratto concluso in violazione è nullo e l’onere della prova della liceità del contatto grava sul professionista, il quale deve inoltre operare da numero identificativo univoco.
Lo spirito della norma è lodevole: porre un argine concreto alle comunicazioni indesiderate che da anni tormentano i cittadini, spesso accompagnate da pratiche scorrette o addirittura truffaldine.
La logica è di “opt-in” forte, anziché di mero opt-out, rafforzando la centralità del consenso informato. Tuttavia, come sempre accade quando si legifera su settori complessi con la “mano pesante” e in preda alle emozioni, emergono profili di caos normativo che meritano una lettura attenta e “cum grano salis”.
– Disallineamento con il quadro UE: la disciplina europea tende a superare un consenso meramente burocratico e formalistico per favorire rapporti commerciali trasparenti, consapevoli e profilati nell’interesse stesso delle utenze. Una profilazione granulare, correttamente ottenuta e documentata, può rappresentare un vantaggio concreto per il consumatore, consentendogli offerte più aderenti alle sue esigenze reali. Interpretazioni troppo rigide rischiano di penalizzare proprio gli operatori che operano con serietà, favorendo paradossalmente chi aggira le regole.
– B2C vs B2B: è bene ricordare che queste limitazioni riguardano esclusivamente i rapporti con i consumatori. Nei rapporti B2B continuano ad applicarsi le regole generali, meno restrittive.
– Multiutility e convergenza di mercati: l’estensione alle TLC arriva proprio per evitare distorsioni competitive tra operatori che offrono servizi integrati. Eppure, proprio la convergenza (bolletta unica con energia + tlc + altri servizi) rende delicata l’applicazione pratica. Il cross-selling e le proposte mirate ai clienti esistenti richiedono un equilibrio sottile tra tutela e fluidità commerciale.
In conclusione, la battaglia va combattuta senza sconti contro le politiche commerciali scorrette e il telemarketing aggressivo, che restano il vero problema. Ma non possiamo permetterci che una normativa nata per tutelare finisca per sfavorire chi cerca di procedere in modo rigoroso, trasparente e compliant, garantendo consensi granulari e realmente informati.
Servirebbero buon senso interpretativo, linee guida chiare da parte delle Autorità e un approccio proporzionato. La tutela del consumatore non è antagonista allo sviluppo di un mercato efficiente: è la sua premessa. Quando però diventa eccessivamente prescrittiva, rischia di produrre l’effetto opposto.
