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	<title>bodycam Archivi - Italia nel futuro</title>
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		<title>Le bodycam in uso alla polizia: un testimone imparziale al servizio del cittadino</title>
		<link>https://italianelfuturo.com/bodycam-polizia-privacy-sicurezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Castellan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[bodycam]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><enclosure url="https://italianelfuturo.com/wp-content/uploads/2026/07/cead0377-065d-413a-8ec0-e5401a575ca3-1.png" type="image/jpeg" />L&#8217;impiego delle bodycam nell’attività di polizia rappresenta uno dei più significativi punti di intersezione tra le innovazioni tecnologiche, le esigenze di documentazione probatoria e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Il presente contributo ripercorre l’evoluzione normativa e applicativa in Italia – dalla sperimentazione avviata dalla Polizia di Stato nel 2014, fino [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<enclosure url="https://italianelfuturo.com/wp-content/uploads/2026/07/cead0377-065d-413a-8ec0-e5401a575ca3-1.png" type="image/jpeg" />
<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;impiego delle <strong>bodycam</strong> nell’attività di polizia rappresenta uno dei più significativi punti di intersezione tra le innovazioni tecnologiche, le esigenze di documentazione probatoria e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il presente contributo ripercorre l’evoluzione normativa e applicativa in Italia – dalla sperimentazione avviata dalla <strong>Polizia di Stato</strong> nel 2014, fino al recente ancoraggio normativo offerto dal <strong>decreto-legge n. 48 del 2025</strong> – per poi analizzare il modello di compliance in materia di protezione dei dati personali elaborato dal <strong>Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al centro dell&#8217;analisi si colloca la <strong>Valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati (DPIA)</strong>, strumento imprescindibile per il titolare del trattamento al fine di individuare, valutare e mitigare i “rischi elevati” derivanti dal trattamento effettuato per finalità di polizia, in conformità con le disposizioni del <strong>d.lgs. n. 51 del 2018</strong>.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>1. L&#8217;EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E APPLICATIVO&nbsp;</strong></h1>



<h2 class="wp-block-heading">1.1 Le origini della sperimentazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel 2014 la Polizia di Stato ha avviato i primi test per l’impiego delle bodycam nei servizi di ordine pubblico. In quell&#8217;occasione, il <strong>Garante per la protezione dei dati personali</strong> ha stabilito che i dispositivi venissero attivati solo in caso di effettiva necessità e che le immagini registrate fossero conservate esclusivamente per il tempo strettamente necessario.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;Autorità, nel legittimare per la prima volta l&#8217;impiego delle bodycam, ha quindi evidenziato la necessità di coniugare le esigenze di sicurezza e di efficacia dell’attività di polizia con il diritto alla protezione dei dati personali.</p>



<h2 class="wp-block-heading">1.2 Il consolidamento della compliance</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un passaggio cruciale si è avuto nel 2021, quando la <strong>Polizia di Stato</strong> ha adottato un nuovo sistema di videoripresa indossabile. In tale occasione, il <strong>Dipartimento della pubblica sicurezza</strong> ha predisposto un’accurata <strong>Valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati (DPIA)</strong>, ricevendo il parere favorevole del Garante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con tale documento sono stati definiti gli orientamenti operativi e metodologici per le successive<strong> DPIA</strong>, condotte anche da altre Forze di polizia nazionali, concorrendo così a delineare uno standard di riferimento uniforme.</p>



<h2 class="wp-block-heading">1.3 Il nuovo ancoraggio normativo</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La cornice normativa si è ulteriormente consolidata con il <strong>decreto-legge 11 aprile 2025, n.&nbsp;48&nbsp;(art. 21, comma 1),</strong> il quale ha sancito la “<em>possibilità </em>“ di dotare il personale delle Forze di polizia nazionali di dispositivi di videoripresa, limitandone l’utilizzo ai servizi di ordine pubblico, controllo del territorio, vigilanza di siti sensibili e in ambito ferroviario.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>2. UN MECCANISMO DI TUTELA BIDIREZIONALE</strong></h1>



<p class="wp-block-paragraph">Le bodycam non sono un semplice strumento di lavoro: cristallizzando gli interventi esattamente per come si sono svolti,&nbsp;agiscono come un vero e proprio &#8220;testimone imparziale<strong>&#8220;</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il loro impiego “<em>visibile</em>” esercita una duplice funzione di deterrenza. A protezione degli operatori, poiché la consapevolezza di essere registrati tende a ridurre l&#8217;aggressività verbale e fisica (<em>de-escalation</em>), a contrastare la commissione di attività illecite (prevenzione) e a scoraggiare la presentazione di denunce infondate o strumentalizzazioni nei media. A tutela dei cittadini, poichè l&#8217;oggettività della prova digitale costituisce un efficace argine contro eventuali condotte inappropriate o illecite da parte del personale di polizia: le registrazioni possono, infatti, essere legittimamente utilizzate anche a sfavore degli operatori.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>3. I PILASTRI DELLA DATA PROTECTION NEI SISTEMI DI VIDEORIPRESA</strong></h1>



<p class="wp-block-paragraph">Le registrazioni audio-video raccolte dalle bodycam, unite ai metadati della data, dell’ora e della geolocalizzazione, costituiscono a pieno titolo un trattamento di dati personali.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando il trattamento è effettuato per finalità di polizia, ricade nella sfera di operatività del <strong>d.lgs. n.&nbsp;51 del 2018</strong>, di recepimento della direttiva UE sull’attività di contrasto (<strong><em>Law Enforcement Directive &#8211; LED</em></strong>), che si caratterizza per la maggiore flessibilità degli obblighi di trasparenza rispetto al regime ordinario del <strong>GDPR</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo ambito, la <strong>Valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati (DPIA)</strong> elaborata dal <strong>Dipartimento della pubblica sicurezza </strong>assume un’importanza centrale quale modello di compliance.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La<strong> DPIA </strong>condotta dal Dipartimento – adempimento necessario per i trattamenti che presentano un “<em>rischio elevato</em>” per i diritti e le libertà delle persone –<strong>&nbsp;</strong>ha consentito di contemperare preventivamente gli interessi correlati all’impiego delle bodycam. Attraverso l&#8217;analisi dei rischi sono state individuate idonee misure tecniche e organizzative volte a ridurli entro una soglia di accettabilità, in linea con il principio di&nbsp;<em>accountability</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In tale quadro, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha quindi definito un modello imperniato su quattro cardini essenziali.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Liceità del trattamento</strong>:&nbsp;l&#8217;attività di videoripresa si fonda sui compiti istituzionali di prevenzione e repressione dei reati e di tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica affidati alla Polizia di Stato, ancorati ad un’articolata base giuridica che legittima la specifica operazione di trattamento (codice di procedura penale, norme sull&#8217;arresto in flagranza differito, misure di prevenzione personali e, più nello specifico, art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 15 del 2018).&nbsp;Il sistema esclude a priori qualsiasi trattamento incompatibile con le finalità originarie e, in particolare, la sottoposizione delle immagini a specifiche elaborazioni per l&#8217;identificazione biometrica delle persone.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Minimizzazione dei dati</strong>:&nbsp;la registrazione in modo continuo durante il servizio è esplicitamente vietata.&nbsp;L&#8217;attivazione del dispositivo è consentita solo in presenza di situazioni &#8220;<em>critiche</em>&#8221; (come tumulti o commissione di reati).&nbsp;Il personale sul campo non può visualizzate o modificare i video.&nbsp;In caso di attivazione involontaria o di criticità non concretizzatesi, le registrazioni sono tempestivamente cancellate.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Data retention</strong>: in ossequio al principio di limitazione della conservazione, le immagini sono conservate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità concretamente perseguite e, in ogni caso, non oltre il limite massimo di tre anni fissato dal d.P.R. n. 15 del 2018, laddove le immagini siano state raccolte “<em>nei servizi di ordine pubblico e di polizia giudiziaria</em>” (art. 10, comma 3, lett. u). Per questo tipo di servizi il tempo di conservazione dei video delle bodycam è stato limitato a sei mesi. Termine reputato congruo per il soddisfacimento delle concrete esigenze di polizia giudiziaria e di sicurezza. Alla scadenza i dati sono cancellati in modalità automatica e irreversibile, conformemente al principio di sicurezza <em>by design</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Sicurezza informatica on-premise:</strong>&nbsp;per ridurre al minimo i rischi informatici e assicurare la massima protezione rispetto alla violazione dei dati (<em>data breach</em>), l&#8217;intera infrastruttura di memorizzazione protetta è gestita&nbsp;on premise. I server fisici rimangono pertanto sotto il diretto controllo del titolare del trattamento.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>4. CONCLUSIONI</strong></h1>



<p class="wp-block-paragraph">L’affermarsi del modello di compliance esaminato dimostra come le esigenze di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria – anche quando siano supportate da tecnologie particolarmente invasive – possano coniugarsi con il rispetto dei diritti fondamentali della persona.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La tensione tra l’interesse pubblico e il diritto alla protezione dei dati personali non è quindi destinata a risolversi con il sacrificio di quest’ultimo. Gli interessi in gioco possono infatti trovare un equilibrato livello di soddisfazione attraverso precisi strumenti giuridici e adeguate misure di governance tecnologica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il percorso compiuto dalla <strong>Polizia di Stato</strong> – a partire dalla sperimentazione del 2014 – testimonia come la progressiva adozione di standard di protezione commisurati alle nuove tecnologie, lungi dall’ostacolarne l’operatività, garantisce l’imprescindibile condizione di liceità dell’attività di polizia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questa prospettiva, le videocamere indossabili superano la dimensione tecnologica, assumendo un forte valore ideale. Il loro impiego diviene, infatti, la rappresentazione di un’Istituzione che assolve ai propri compiti senza alcuna opacità, accettando la piena verificabilità del proprio operato, contribuendo così a consolidare il legame di fiducia con la collettività.</p>



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