L’ufficio del Garante tra numeri e responsabilità di operare, cosa dicono norma e precedenti

| 26/01/2026
L’ufficio del Garante tra numeri e responsabilità di operare, cosa dicono norma e precedenti

Ci si sta interrogando in modo autorevole da più parti sulla validità di eventuali provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali resi collegialmente in numero inferiore rispetto a quanto previsto dalla normativa italiana, in seguito alle dimissioni di un componente della stessa (si fa riferimento ovviamente al Collega Guido Scorza).

C’è un problema di numeri nel collegio?

Condivido, in particolare, le preoccupazioni di Enrico Pelino in merito alla situazione di incertezza che si è senz’altro creata, ma non sono convinto che l’assenza del numero ex lege previsto (nell’articolo 153 comma 1º del Codice privacy) possa mettere in discussione la legittimità di future decisioni collegiali.

Sia chiaro, il Collegio va senz’altro ricostituito al più presto, ma non credo che la situazione attuale possa generare delle paralisi in punto di diritto o situazioni di illegittimità, perché – se non vado errato – la normativa non qualifica espressamente il Collegio come “collegio perfetto” (che richiederebbe, quindi, la presenza di tutti i componenti dello stesso per la validità delle deliberazioni), né prevede regole specifiche per dimissioni o decadenza.

Cosa dicono i precedenti e le norme

Ci sono alcune sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che per Autorità affini (in particolare, Agcm) hanno sottolineato proprio che tali organi non costituiscono un “collegio perfetto” (salvo appunto espressa previsione normativa contraria) e possono quindi continuare a deliberare validamente anche con composizione ridotta o in presenza di assenze/vacanze, purché sia rispettato il quorum di maggioranza e siano garantite le esigenze di speditezza/continuità dell’azione amministrativa.

Da Regolamento interno del Garante (1/2000) peraltro per la validità delle riunioni del Garante è necessaria la presenza del presidente e di due componenti, ovvero di tre componenti. Quindi, la legittimità delle stesse al momento è a mio avviso preservata, perché il Regolamento, pur non occupandosi espressamente di eventuali dimissioni di un componente, non discrimina tra assenza prolungata o meno nel tempo.

Le dimissioni di Guido Scorza

Si sta ragionando anche sul fatto che il nome di Guido Scorza figuri ancora formalmente sul sito del Garante tra i componenti del Collegio, generando dubbi sulla presa d’atto formale delle avvenute dimissioni, con perentoria comunicazione in Parlamento da parte della Presidenza.

In realtà, ho letto sul sito del Garante un comunicato stampa contenente la notizia delle dimissioni, quindi, non posso che credere che ci si sia attivati con le doverose comunicazioni, in modo da poter procedere al più presto con la necessaria ricostituzione di tutti i componenti del Collegio previsti ex lege.

Occorre guardare al futuro

Mi permetto un’ultima considerazione di fondo. 

L’Autorità oggi merita di proseguire la sua strada autorevolmente. Ci sono importanti decisioni da prendere e la tutela dei nostri diritti e libertà fondamentali non può subire pause. 

Oggi, peraltro, l’Autorità si è dotata di un Segretario Generale, il Collega Luigi Montuori, di grande autorevolezza e competenza.

Voglio sperare, quindi, che si volti pagina al più presto e si ritorni finalmente a parlare di protezione dei dati personali, lasciando alla magistratura le verifiche dovute in seguito alle indagini di Report.

Credo che ci sia estremo bisogno soprattutto di questo.

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